DL Rilancio – Contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi

RAS – Ordinanza n.23 del 17 maggio 2020
18 Maggio 2020
L.R. 5/57 annualità 2020 – AGCI chiede intervento straordinario per rimborso D.P.I.
28 Maggio 2020

L’art. 25 del cosiddetto Decreto Rilancio definisce il contributo a fondo perduto che ha l’obiettivo di sostenere i soggetti danneggiati dal lockdown per l’emergenza Covid-19. Il compito dell’erogazione del contributo e dell’eventuale attività di recupero è demandato all’Agenzia delle Entrate, che dovrà emanare un provvedimento attuativo per indicare nel dettaglio come presentare la richiesta.

La platea di soggetti beneficiari del contributo è costituita da:
    •    soggetti esercenti attività d’impresa;
    •    soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;
    •    soggetti esercenti attività di reddito agrario;
    •    titolari di partita IVA;
    •    enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi civilmente costituiti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo a fondo perduto non spetta:
    •    ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di accesso al contributo;
    •    agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
    •    ad intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);
    •    ai contribuenti che hanno diritto alla percezione:
    ◦    all’indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall’art. 27 del D.L. n. 18/2020 (c.d. CuraItalia);
    ◦    all’indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38 del CuraItalia)
    •    ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

I commi 3 e 4 dell’art. 25 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo, ovvero:
    •    ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR;
    •    ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
    •    a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
    •    20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019;
    •    15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
    •    10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari del contributo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
Qualora dai riscontri emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo.
Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

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